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Disposizioni attuative in materia di Intelligenza Artificiale

In data odierna (10.6.2026) sono stati approvati più decreti attuativi previsti dalla legge 132/2025, in materia di intelligenza artificiale.

Il tratto qualificante dei decreti delegati, come già era stato della legge 132/25, è l’impostazione antropocentrica. Le norme costruiscono una cornice di garanzie affinché l’innovazione tecnologica resti sempre al servizio della persona, della sua dignità e dei suoi diritti fondamentali. È una impostazione in oggettiva sintonia, pur nella diversità degli ambiti, con l’ispirazione dell’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. È comune il messaggio di fondo: la tecnica non può diventare misura dell’umano, né sostituirsi alla coscienza, alla responsabilità e al discernimento dell’uomo. L’intelligenza artificiale è una risorsa solo se resta governata da una visione etica e umanistica, che coniughi innovazione, giustizia, sicurezza e bene comune.

L’intelligenza artificiale assume un rilievo crescente per i medici e i professionisti sanitari, anzitutto come strumento di supporto clinico, consentendo al professionista di prendere decisioni in modo più veloce e appropriato, e di fatto inizia ad essere largamente diffusa. Proprio per questo i decreti delegati prevedono che l’uso dei sistemi deve essere accompagnato da una formazione uniforme, permanente e non limitata alle competenze tecniche.

  • La formazione sull’IA è inserita obbligatoriamente, con una specifica percentuale, nel programma di Educazione Continua in Medicina (ECM).
  • I contenuti riguardano l’uso operativo degli strumenti, ma anche profili deontologici, etici e giuridici, affinché il professionista mantenga piena responsabilità clinica.
  • La formazione sull’IA diventa parte integrante anche della formazione manageriale rivolta ai dirigenti sanitari al fine di garantire maggiore efficienza nella gestione e nell’organizzazione dei servizi sanitari, come ad esempio nel governo delle liste d’attesa e nella razionalizzazione degli sprechi.

Per le professioni l’intervento introduce l’alfabetizzazione sull’IA nella formazione iniziale e continua. La responsabilità resta in capo al professionista e non si trasferisce allo strumento tecnologico.

  • I percorsi formativi degli ordini coprono tre piani: tecnico (funzionamento, potenzialità e limiti dei sistemi), giuridico (regolamento europeo e norme nazionali) e deontologico. Quest’ultimo è il profilo di maggiore rilievo in quanto riguarda la responsabilità del professionista nell’uso dell’IA, gli obblighi informativi verso il cliente e il rispetto del principio antropocentrico della legge 132 del 2025.
  • Gli ordini adeguano i propri regolamenti entro sei mesi, secondo le procedure di ciascuna categoria, con il coinvolgimento dell’autorità vigilante quando previsto.
  • L’uso dell’IA rileva anche ai fini dell’equo compenso, attraverso parametri commisurati alla classificazione di rischio del sistema impiegato. I decreti che fissano i parametri dell’equo compenso — comprese le tariffe forensi — sono integrati entro dodici mesi. Si assicura, così, che il compenso rifletta l’effettivo apporto professionale e il livello di responsabilità connesso all’uso dell’IA, con parametri trasparenti a tutela tanto del professionista quanto del cliente.

La disciplina evita che l’automazione svaluti il lavoro intellettuale. Al contrario, riconduce l’IA a criteri trasparenti e oggettivi, tutelando tanto il professionista quanto il cliente e applicando il principio antropocentrico alla dimensione professionale.

La disciplina prevista dal decreto delegato raccorda la formazione del personale dell’amministrazione di giustizia con gli obblighi europei di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale.

I percorsi formativi si articolano su tre piani: tecnico, per conoscere funzionamento, potenzialità, limiti, tecniche di interrogazione e cybersicurezza; giuridico, per comprendere il Regolamento europeo, la normativa nazionale e i principi della legge n. 132 del 2025; organizzativo e valoriale, per valutare l’impatto sull’amministrazione della giustizia, sul lavoro degli uffici e sui diritti fondamentali.

La formazione è differenziata per funzione e per livello di rischio dei sistemi, aggiornata periodicamente e finalizzata in particolare alla sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio (la giustizia è attività di alto rischio secondo l’AI ACT).

Le nuove norme attribuiscono alla Scuola Superiore della Magistratura il compito di formare i magistrati nell’uso dell’IA, in conformità a linee programmatiche predisposte dal Ministero della Giustizia e a quelle del CSM già previste in generale dalla legge. L’uso dell’IA lascerà naturalmente e doverosamente intatta la discrezionalità del magistrato nell’interpretazione e applicazione della legge, come già previsto dalle norme europee e dalla legge del 2025. Il Comitato direttivo della Scuola in carica sta già svolgendo numerosi corsi formativi sull’IA. Il punto qualificante dei corsi di formazione è che l’IA non sostituisce lo ius dicere: può migliorare organizzazione, ricerca e strumenti di supporto, ma la decisione deve restare presidiata dalla competenza, dall’indipendenza e dalla responsabilità della persona.

La tutela civile mira a riequilibrare la posizione di chi subisce un danno da un sistema di IA, superando opacità tecnologica e asimmetrie informative senza introdurre nuovi obblighi sostanziali a carico delle imprese.

Il decreto rafforza l’accesso alla giustizia per il danneggiato in una materia tecnicamente complessa, nella quale la ricostruzione del funzionamento del sistema e del nesso causale può risultare particolarmente difficile. L’intervento si concentra sugli strumenti processuali necessari a rendere effettiva la tutela della persona danneggiata.

  • Accesso alla documentazione tecnica del sistema, per consentire al danneggiato di comprendere le caratteristiche rilevanti dell’IA utilizzata.
  • Presunzione del nesso di causalità, che alleggerisce l’onere probatorio senza eliminarlo integralmente.
  • Foro alternativo prossimo alla residenza del danneggiato persona fisica, per rendere meno gravoso l’accesso alla tutela giudiziaria.
  • Azione diretta nei confronti dell’assicurazione, quale ulteriore strumento di effettività della tutela risarcitoria.

Il valore dell’intervento è duplice. Da un lato si evita un vuoto di tutela, anche a fronte del ritiro della proposta europea sulla responsabilità da IA; dall’altro mantiene ferma la distinzione tra rafforzamento processuale della posizione della vittima e imposizione di nuovi oneri sostanziali agli operatori. Restano infatti ferme le tutele già previste in materia di protezione dei dati e responsabilità da prodotto.